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Parte Terza
Organi dell'Associazione: articoli dal XV al XXI

Articolo 15: Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a venticinque soci, eletti nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Essi durano in carica per il periodo di un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, quale suo primo atto, elegge, tra i propri membri, il Presidente dell'associazione e il Vicepresidente; preferibilmente, Presidente e Vicepresidente non devono essere dello stesso sesso. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo e/o dall'associazione o in caso di revoca del mandato del Presidente e/o del Vicepresidente, il Consiglio provvederà a nuove elezioni e il nuovo Presidente e/o il nuovo vicepresidente rimarrà/anno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere e il Segretario. Il Vicepresidente può essere nominato anche Tesoriere.

Potranno altresì essere nominati uno o più consiglieri delegati, con poteri e rappresentanza determinati all'atto della nomina.

Si ritengono automaticamente costituiti, all'interno del Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza e il Coordinamento generale.

L'Ufficio di Presidenza è composto da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Assistente Spirituale Diocesano e, se nominato, dal Consigliere Delegato agli affari giuridici e statutari; ha il compito di aiutare il Presidente nella conduzione degli affari sociali e nella gestione ordinaria dell'Associazione e delle iniziative approvate dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinamento Generale è composto dall'Ufficio di Presidenza e dai Consiglieri Delegati e ha il compito di coordinare tutta l'attività dell'Associazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per ragione della loro carica, ad esclusione dei rimborsi spesa documentati.

Le dimissioni dal Consiglio e/o dall'associazione, la decadenza o l'esclusione di singoli membri danno luogo alla sostituzione con il sistema della cooptazione. Il Consiglio Direttivo si ritiene decaduto con le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti. In tal caso il Presidente, che decade con il Consiglio, è tenuto a convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci entro trenta giorni per l'elezione del nuovo Consiglio.

Articolo 16: Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera in merito:
  1. all'elezione del Presidente dell'associazione e del Vicepresidente e alla revoca dei mandati
  2. alla nomina del Tesoriere, del Segretario e dei Consiglieri Delegati e alla revoca degli incarichi
  3. alla nomina degli Assistenti Spirituali
  4. alle iniziative da promuovere e ai criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione
  5. all'organizzazione, alle modalità di coordinamento e alla dislocazione nel territorio della Diocesi delle varie attività
  6. all'ammissione dei nuovi soci, su proposta del Presidente
  7. alla compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea
  8. alla determinazione dell'ammontare, dei modi e dei tempi di versamento della quota associativa annuale
  9. all'ammontare del rimborso spese che gli associati dovranno versare all'associazione per l'utilizzo dei servizi, secondo l'attività che svolgono, l'impiego di attrezzature o altro e l'utilizzo di strutture pubbliche e private da parte dell'associazione medesima
  10. all'acquisto di beni mobili ed immobili o attrezzature diverse
  11. all'assunzione di eventuale personale dipendente ed al corrispettivo economico da versare allo stesso
  12. alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
  13. al regolamento relativo alle elezioni del Consiglio stesso, del Presidente e del Vicepresidente
  14. ad altri eventuali regolamenti
  15. alla dichiarazione di accettazione delle dimissioni del socio, di decadenza e di esclusione dell'associato
  16. al logo od integrazione della denominazione dell'Associazione
  17. alla ubicazione dei centri operativi
  18. ad ogni altra materia di interesse dell'Associazione, ad esclusione di quanto è di competenza dell'Assemblea

Articolo 17: Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione, il quale fissa data, ora e luogo della seduta e stabilisce l'ordine del giorno, con avviso scritto inviato a tutti i componenti tramite posta, ovvero fax ovvero posta elettronica. Il Consiglio, inoltre, deve essere convocato dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri o del Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione; in caso di sua assenza può essere presieduto dal Vicepresidente. La riunione del Consiglio Direttivo, in unica convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la revoca del mandato al Presidente e/o al Vicepresidente occorre la maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo. Le votazioni avvengono, normalmente, per alzata di mano, tranne che nei casi in cui debbano essere deliberati provvedimenti nei confronti di uno o più soci o sia predisposto dal Consiglio Direttivo un regolamento che preveda altre modalità di voto. Dovrà essere tenuto un libro dei verbali del Consiglio Direttivo. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario oppure, in caso di sua assenza, da chi sarà designato all'inizio della seduta. I verbali del Consiglio devono essere firmati da chi li redige e da chi presiede.

Articolo 18: Il Presidente dell'associazione
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, di fronte ai terzi e in giudizio; ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, ed è il garante dell'unità e della stabilità dell'associazione. Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; allo stesso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Al Presidente è attribuita la facoltà di sospendere, per gravi motivi, dall'incarico e/o dal Consiglio Direttivo non più di un terzo dei membri dello stesso, con temporanea assunzione di funzioni e convocazione del Consiglio entro trenta giorni dall'atto di sospensione, inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato o agli interessati, per la discussione e, sentiti il socio o i soci sospesi, l'eventuale delibera di ratifica del provvedimento. La delibera deve essere comunicata all'interessato o agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso tale delibera è possibile ricorrere al collegio arbitrale; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La facoltà di sospensione non può essere esercitata solamente nei confronti dell'Assistente spirituale.

Articolo 19: Il Vicepresidente
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nelle funzioni di coordinamento e conduzione dell'attività sociale. Il Vicepresidente, inoltre, sostituisce il Presidente:
  1. in caso di assenza, nel presiedere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
  2. in caso di gravi impedimenti o delega scritta, nella rappresentanza legale e processuale dell'associazione e nella firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi

Articolo 20: Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'associazione ed è il responsabile della documentazione contabile.

Articolo 21: Il Segretario
Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, è il curatore delle formalità burocratiche ed amministrative attinenti alla vita dell'associazione ed è il responsabile dell'archivio sociale.