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Parte Seconda
Soci ed Assistente spirituale
Articolo 5: Requisiti e ammissione dei soci
Possono essere soci tutti i soggetti maggiori di età che intendono aderire all'Associazione,
condividendone le finalità e partecipando fattivamente alle iniziative che la stessa organizza.
L'ammissione dei soci avviene su proposta del Presidente. L'accettazione delle proposte per
l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di ammissione si
perfeziona con il versamento della quota associativa e il rilascio della relativa ricevuta.
Dovrà essere tenuto un libro soci, dove annotare le generalità, la data di ammissione, l'eventuale
decesso, recesso, esclusione o decadenza. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Articolo 6: Doveri dei soci
I soci sono tenuti:
- ad intervenire in modo continuativo alla vita dell'associazione
- al versamento della quota associativa annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dal
Consiglio Direttivo, ed al versamento della quota rimborso spese utilizzo servizi, quando richiesta
e prevista per l'organizzazione di una o diverse iniziative a cui il socio partecipa
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese
dagli organi sociali
- ad osservare reciprocamente e rispettare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine
oltre che mantenere un comportamento tale da non arrecare alcun pregiudizio morale o materiale
all'associazione
Articolo 7: Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per decesso
- per recesso, quando il socio presenta per iscritto le proprie dimissioni al Consiglio
Direttivo
- per decadenza, in caso di inadempienza nel pagamento della quota associativa annuale
- per esclusione, quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente
statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo o quando siano intervenuti gravi
motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo
La decadenza in caso di inadempienza nel pagamento ella quota associativa, protratta a quella dell'intero
anno sociale successivo a quello di ammissione del socio, è automatica. In questo caso, la decadenza è
comunicata al Presidente al socio interessato.
Si precisa che la delibera di ammissione di un socio che non sia perfezionata dal pagamento della quota
sociale annuale, come previsto dall'articolo 5 di questo Statuto, ha vigore solo fino al termine
dell'anno sociale durante il quale è avvenuta, dopo di che deve essere considerata nulla nella parte
riguardante l'ammissione del socio inadempiente.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il socio interessato. La delibera deve essere
comunicata allo stesso socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di
decadenza o d'esclusione, il socio può ricorrere al collegio arbitrale; il ricorso - che sospende la
delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma precedente.
Si precisa che, avendo diritto di votare all'assemblea i soci in regola con il pagamento della quota
sociale, come previsto dall'articolo 10 di questo statuto, e che la delibera di ammissione si perfeziona
con il pagamento della quota associativa annuale e il rilascio della relativa ricevuta, come previsto
dall'articolo 5 di questo statuto, il Presidente o il Consiglio Direttivo convocano all'assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, solo i soci che risultino in regola alla data della firma della
lettera di convocazione.
Articolo 8: L'Assistente Spirituale
L'associazione è tenuta ad avere un Assistente spirituale diocesano.
L'assistente spirituale diocesano, il quale deve essere un sacerdote socio dell'associazione, è l'unico
membro di diritto del Consiglio Direttivo e non è eleggibile alla carica di Presidente o Vicepresidente.
L'assistente spirituale diocesano dell'associazione è nominato dall'Ordinario diocesano scegliendolo da
una terna di candidati presentata dal Consiglio Direttivo. L'Assistente spirituale diocesano rimane in
carica per tre anni. L'assistente spirituale diocesano rimane in carica fino allo scadere del mandato,
alla revoca della nomina da parte dell'Ordinario Diocesano o alla presentazione, per iscritto, delle
dimissioni da tale funzione o da socio. Il Consiglio Direttivo dell'associazione ha il diritto di
richiedere all'Ordinario Diocesano la sostituzione dell'assistente spirituale diocesano nel caso in cui
sussistano fondate ragioni di incompatibilità operative o personali.
L'assistente spirituale diocesano può chiedere ad altri sacerdoti, soci dell'associazione, di collaborare
con lui, in qualità di assistenti spirituali, nello svolgimento delle sue funzioni.
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